Adeguamenti statutari per le OdV

Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2021

Il Codice del Terzo settore, introdotto dal D.lgs. n. 117/2017 così come modificato dal D.lgs. n. 105/2018, all’art. 101, comma 2, prevede per le Organizzazioni di volontariato (OdV), già iscritte nel relativo registro regionale alla data di entrata in vigore dello stesso Codice, il termine del 31 maggio 2022 per adeguare i propri Statuti alle nuove disposizioni e, inoltre, che entro il medesimo termine tali Enti “possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.

Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) che intendono essere destinatarie/beneficiarie della Riforma del Terzo settore dovranno adeguare i propri statuti alla nuova disciplina e inviare al Servizio Programmazione  Sociale gli Statuti adeguati corredati dagli atti costitutivi dell’associazione stessa.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente con la PROCEDURA ON-LINE.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 20 del 27.12.2018 ha fornito delle precisazioni utili a chiarire cosa dovranno contenere gli Statuti degli ETS – OdV e le modalità di approvazione delle relative modifiche. Due le modalità possibili per le modifiche statutarie:

  • Semplificata (Assemblea Ordinaria) applicando la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie nello statuto di ciascun Ente. Tale maggioranza è prevista per le modifiche che rispondono a un requisito obbligatorio in applicazione del Codice del Terzo Settore;
  • Non semplificata (Assemblea Straordinaria) applicando invece le procedure e la maggioranza qualificata prevista normalmente per le modifiche statutarie all’interno dello Statuto. Tale maggioranza è prevista per le modifiche che rispondono a un requisito facoltativo.

Si specifica che l’Allegato 1 alla Circolare Ministeriale n. 20/2018 indica la natura dell’adeguamento: obbligatoria, derogatoria o facoltativa.

Se gli enti dovessero procedere alle modifiche statutarie oltre il termine del 31 maggio 2021, dovranno applicare quanto disposto dai propri statuti per l’assunzione delle delibere modificative degli statuti stessi e non beneficeranno della “semplificazione”.

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