Ambito di applicazione

Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio 2024

Le disposizioni del Titolo III della L.R. 28/11 non si applicano alle costruzioni di seguito elencate, per le quali l'attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica è svolta dalle competenti amministrazioni statali:

  1. opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed edifici ed opere infrastrutturali elencate all'Allegato 1, Elenco A ed Elenco B, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica");
  2. strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione e' di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98, comma 1, lettera a) e comma 3, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 112/1998;
  3. opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;
  4. opere pubbliche di competenza statale ricadenti all'interno del demanio marittimo, fluviale e lacustre.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb) del d.lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a:

  1. trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;
  2. rete ferroviaria di interesse nazionale;
  3. porti di rilievo nazionale e internazionale.

Le disposizioni del Titolo III della L.R. 28/11 non si applicano alle costruzioni denominate "trabucchi", "travocchi", "caliscendi", "bilancini" e "trabocchi".

I progetti relativi ai lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato e agli interventi soggetti all’applicazione del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sulla piattaforma regionale MUDE (come previsto, rispettivamente, all’art. 5, commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della L. 27 luglio 2004, n. 186 e s.m.i. e all’art. 42 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).