Autorizzazione sismica

Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio 2024

Nelle zone sismiche definite dagli atti di cui all'art. 83 del D.P.R. 380/2001, gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'elenco dell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo D.P.R. 380/2001 non iniziano senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli Uffici regionali competenti per territorio.

Per la definizione delle “nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)” di cui all’ art. 94-bis, comma1, lettera a), numero 2) si rimanda alle Linee guida approvate con D.M. 30 aprile 2020.

Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica:

  1. gli interventi edilizi sugli abitati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001 e quelli ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilità di versante attiva" (ex zone suscettibili di instabilità di versante attiva), individuate nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);
  2. i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
  3. gli interventi, ad eccezione degli interventi locali, relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui all'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
  4. le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

L'inizio dei lavori avviene entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'autorizzazione sismica, pena la sua decadenza.

Il Genio Civile svolge attività di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica con metodo a campione nella misura del 10 per cento delle istanze di autorizzazione sismica.

Le estrazioni sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente dell'Ufficio competente o da delegato, con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli Uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.

Le attività di controllo sono effettuate con sopralluoghi in cantiere e sono finalizzate ad accertare:

  • l'avvenuta comunicazione di inizio lavori;
  • che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di ''autorizzazione sismica'' comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
  • la corretta avvenuta regolarizzazione delle ''varianti sostanziali'';
  • il corretto adempimento a carico del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore agli obblighi previsti agli articoli 11 e 12;
  • la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;
  • la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla ''autorizzazione sismica''.