Deposito sismico

Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio 2024

Nelle zone sismiche individuate dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" elencati all'articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo D.P.R. 380/2001, l'inizio dei lavori è subordinato al preavviso scritto allo sportello unico competente per territorio e al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Gli interventi “privi di rilevanza” (art. 94-bis, comma 1, lettere c) del D.P.R. 380/2001) sono elencati nell’Appendice 4 (Tabella A - Elenco delle opere ''prive di rilevanza'' ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 1, lett. c) e comma 2 del d.p.r 380/2001) al Reg. n. 3/2023.

Sono stati individuati, inoltre, nell’Appendice 5 (Tabella B: Interventi e manufatti non assoggettabili alla normativa sismica ai sensi dell'articolo 2 comma 11, del regolamento attuativo alla l.r. 28/2011) al Reg. n. 3/2023, gli interventi non assoggettabili alle procedure di cui alla L.R. 28/2011, sempreché, a parere del progettista, non costituiscano rischio per la pubblica incolumità.

Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori presenta, a mezzo di trasmissione telematica, il preavviso scritto di cui all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e deposita il progetto esecutivo al Comune territorialmente competente. La ricevuta telematica di tale adempimento costituisce l'attestazione di avvenuto deposito, che è il presupposto per l'inizio dei lavori. La ricevuta, unitamente a tutti gli atti depositati, è trasmessa contestualmente dal Comune al Servizio regionale del Genio Civile competente per territorio. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuta protocollazione da parte del Comune della ricevuta telematica di deposito sismico.

I lavori iniziano entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito sismico.

Per gli interventi edilizi di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” i Servizi regionali del Genio Civile competenti per territorio procedono al sorteggio delle pratiche trasmesse dai Comuni nella settimana precedente, con metodo a campione nella misura del 10 per cento, al fine di effettuare l'attività di vigilanza e di controllo.

Le estrazioni sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente dell'Ufficio competente con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli Uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.

I Servizi regionali del Genio Civile, per il campione di pratiche sottoposto a controllo, avviano il procedimento di controllo sulla progettazione e sulla realizzazione.

Le attività di controllo sulla realizzazione sono effettuate con sopralluoghi in cantiere e sono finalizzate ad accertare:

  • l'avvenuta comunicazione di inizio lavori;
  • che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di ''autorizzazione sismica'' comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
  • la corretta avvenuta regolarizzazione delle ''varianti sostanziali'';
  • il corretto adempimento a carico del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore agli obblighi previsti agli articoli 11 e 12;
  • la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;
  • la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla ''autorizzazione sismica''.

L’Appendice 6 al Reg. n. 3/2023 definisce gli interventi di minore rilevanza di piccola entità per cui il sopralluogo in cantiere non è obbligatorio.