Cacciatori non residenti in Abruzzo, precisazioni in merito all’OPGR n. 16 del 16 marzo 2021

Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2021

L’OPGR n. 16 del 16 Marzo 2021 specifica che, in aree soggette a limitazione degli spostamenti a causa dell’epidemia da Covid19, le attività di “Controllo delle popolazioni di cinghiale” (art. 1) e di “Allenamento e addestramento cani” (art. 4) non sono consentite a cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Abruzzo, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.

La circolare del Ministero degli Interni n. 29851 del 24/04/2021, indirizzata alle Prefetture italiane, specifica che sono consentiti gli spostamenti, per qualsivoglia ragione, tra regioni e province autonome che si collochino in zona bianca o gialla.

Per quanto sopra le aree in zona bianca e quelle in zona gialla non sono da considerarsi aree soggette a limitazione degli spostamenti, quindi i divieti per cacciatori non residenti previsti dagli artt. 1 e 4 dell’OPGR n. 16 del 16/03/2021 non trovano applicazione né in zona bianca, né in zona gialla.

In ogni caso la necessità di raggiungere le zone di caccia/allenamento collocate in regione non potrà costituire motivo valido per lasciare e/o attraversare aree soggette a limitazioni degli spostamenti (zone rosse o arancioni).