Esenzione per persone portatrici di handicap

Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio 2024

La legge prevede l'esenzione dal pagamento della tassa per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. L'esenzione riguarda le autovetture, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Inoltre, il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica anche ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.

L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore è fiscalmente a suo carico.

Tipologie di esenzione

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

  1. disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie e permanenti
  2. disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione
  3. disabilità mentale o psichica
  4. disabilità per ciechi e sordi

1. Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Il veicolo deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico o di cambio automatico, risultanti dalla carta di circolazione (gli adattamenti possono riguardare le modifiche ai comandi di guida, la carrozzeria, la sistemazione interna del veicolo - L. 449/97).

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art. 119 del Codice della Strada;
  • copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
  • copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono lo stato di handicap o di invalidità, l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
  • copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

2. Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione. Il veicolo può non essere dotato di adattamento tecnico (art. 30 L. 388/2000).

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • copia della carta di circolazione;
  • copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono lo stato di handicap o di invalidità, l'affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione, la situazione di accertata gravità;
  • copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

3. Disabilità mentale o psichica

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento. (art. 30, comma 7, L. 388 del 23/12/2000).

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • copia della carta di circolazione;
  • copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono lo stato di handicap o di invalidità, la disabilità di tipo mentale o psichico, la situazione di accertata gravità, il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
  • copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

4. Disabilità per ciechi e sordi

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, affetto da cecità o sordità (art. 50, L. 342 del 21/11/2000 e ss.mm.ii.).

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • copia della carta di circolazione;
  • copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono lo stato di handicap o di invalidità, l'affezione da cecità o sordità;
  • copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

Modalità di presentazione della istanza di esenzione per soggetti con disabilità e comunicazione di cessazione del diritto all’esenzione

La presentazione delle istanze di esenzione per i soggetti con disabilità può essere effettuata esclusivamente attraverso l’accesso online allo Sportello dei servizi regionali.

L’inserimento di un’istanza attraverso la suddetta procedura, per il cui accesso è necessario il possesso dell’identità digitale SPID, è consentito:

  1. al soggetto con disabilità intestatario dell’autoveicolo o a colui che, intestatario del veicolo, ha fiscalmente a carico un soggetto disabile;
  2. a un soggetto munito di delega (es. familiare, professionista, agenzia di pratiche auto, ecc.). In quest’ultimo caso sarà necessario allegare alla domanda il modello di delega scaricabile in fase di inserimento della pratica medesima.

Attraverso la medesima procedura online deve essere effettuata l’eventuale successiva comunicazione di cessazione del diritto all’esenzione, da presentare nei seguenti casi:

  • trasferimento del beneficio dell’esenzione da un veicolo ad un altro, a seguito di vendita, rottamazione, ecc.;
  • decesso dell’avente diritto.

Per informazioni e chiarimenti

Per ogni informazione e chiarimento ulteriore si rimanda al Manuale per la presentazione dell’istanza di esenzione per soggetti con disabilità.