Disciplina relativa all’installazione e all’esercizio di impianti di riempimento, travaso e deposito di G.P.L. - D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128

Ultimo aggiornamento: 15 Giugno 2022
Servizio erogato

L'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di G.P.L. in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, è delegata alle Regioni.

In particolare, l’attività di distribuzione e vendita di G.P.L. in bombole e piccoli serbatoi è disciplinata dal D.Lgs 22 febbraio 2006 n. 128 , entrato in vigore il 30 marzo 2006.

La nuova disciplina prevede per l'esercizio dell'attività di distribuzione di G.P.L. una serie di requisiti soggettivi e oggettivi in capo agli operatori (artt. 8 - 9 e 13-14 del D.Lgs n. 128/06).

I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di G.P.L. in bombole e serbatoi sono costituiti, alternativamente:

- dalla titolarità della autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di G.P.L.;

- dalla disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di G.P.L.;

I requisiti oggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di G.P.L. in bombole e serbatoi sono:

- la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10% della capacità di tutte le bombole di proprietà (ovvero al 3% della capacità di tutti i serbatoi);

- l'avere stipulato un'assicurazione, con massimale non inferiore ai 5 milioni di euro, per la responsabilità civile per danni conseguenti all'uso dei recipienti e annessi.

Il D.Lgs n. 128/06 ha introdotto, inoltre, nuove disposizioni in materia di:

  • cauzione delle bombole (art. 10), che l'utente finale deve corrispondere all'azienda distributrice a garanzia della restituzione delle stesse;
  • formazione degli addetti (art. 11): il nuovo decreto impone alle aziende distributrici un obbligo di formazione degli addetti mediante appositi corsi di addestramento tecnico al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attività di utilizzo delle bombole;
  • proprietà delle bombole (art. 12), determinata dalla detenzione legittima del certificato originario di approvazione o della dichiarazione di conformità: sulle bombole deve essere riportato in modo indelebile il nome della ditta originariamente proprietaria e deve essere indicato anche il nome di ogni successivo proprietario;
  • monitoraggio della rete.
  • operatori dettaglianti (G.P.L.)

Sono esentati dal rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs n. 128/2006 i depositi di imprenditori dettaglianti (esercenti il commercio al minuto) di G.P.L. confezionato in bombole (art. 20, comma 1, lett. b).

Agli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse attraverso recipienti di proprietà di tali aziende, ai sensi dell'art. 20 del citato D.Lgs n. 128/2006, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 del Decreto. Tali operatori sono autorizzati alla vendita dalla Regione Abruzzo previa loro istanza corredata da documentazione sottoscritta dalla azienda distributrice che attesti l'appartenenza all'organizzazione commerciale della azienda stessa. Entro il 28 febbraio di ogni anno, tali soggetti inviano all'ente competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere del rapporto contrattuale.

Il servizio è rivolto a: 
Imprese
Informazioni utili
Modalità di richiesta del servizio: 
PEC (si riceve il documento/informazione tramite posta elettronica certificata)
Tempo di attesa medio di risposta alla richiesta di informazione (in giorni lavorativi): 
3 gg.
Tempo massimo di erogazione del servizio (in giorni lavorativi): 
Tempo indicato nel campo informazioni e approfondimenti
Informazioni e approfondimenti: 

Le domande in bollo, i relativi elaborati tecnici ed allegati devono essere trasmessi via P.E.C. a Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio.         

Al fine di agevolare le procedure amministrative relative alle funzioni esercitate, il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, ha predisposto una serie di fac-simile, per la presentazione delle istanze da richiedere al referente Geom. Giuseppe Ciuca giuseppe.ciuca@regione.abruzzo.it

Terminata positivamente la fase istruttoria, il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione viene avviato ai sensi e secondo le tempistiche dettate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.

 

Contatti della struttura che fornisce informazioni ed eroga il servizio
Dipartimento/Servizio: 
DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara
Ufficio: 
Ufficio Risorse Estrattive del Territorio - Pescara
C.so Vittorio Emanuele II
301
Pescara
E-mail: 
dpc025@regione.abruzzo.it
PEC: 
dpc025@pec.regione.abruzzo.it
Giorni e orari di apertura: 

lunedì dalle 9.30 alle 12.30

martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30

mercoledì dalle 9.30 alle 12.30

giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30

venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Telefono: 

(+39)085 7671

Gestione reclami
Per inoltrare un reclamo relativo a questo servizio puoi scrivere a:
Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
E-mail: 
dpc025@regione.abruzzo.it
PEC: 
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

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